Art. 3 Testo unico 1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, e' tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3, 9 dicembre 2014, n. 11, 10 marzo 2015, n. 3 e 23 ottobre 2015, n. 24.