Art. 3 Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004 1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, "FI.L.S.E. S.p.a." e' autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2007-2013. Tali risorse sono utilizzate per erogare contributi o sottoscrivere prestiti subordinati a condizioni e modalita' compatibili con quanto previsto dalle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ai fini della computabilita' nel patrimonio di vigilanza di primo livello, su richiesta e a favore di confidi liguri gia' assegnatari dei fondi e soggetti all'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, nell'ambito dei progetti di aggregazione di cui all'art. 1, di altro confidi soggetto al medesimo obbligo di iscrizione.». 2. Al comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni».