Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare delle misure di cui all'art. 2 i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto il trentesimo anno di eta'; b) essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); c) essere residenti nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno trentasei mesi; d) avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilita' (DID) allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e aver sottoscritto il patto di servizio con uno dei Centri per l'Impiego presente sul territorio regionale, oppure, in alternativa, avere una partita IVA attiva; e) aver prestato attivita' lavorativa subordinata o aver svolto attivita' di lavoro autonomo con partita IVA, per un periodo minimo di trecentosessantacinque giorni anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda; f) essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validita', ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione ei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 6.000 euro. Tale soglia puo' essere aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta regionale; g) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. 2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 puo' essere posseduto dal soggetto che presenta la domanda oppure da un componente del suo nucleo familiare.