Art. 3 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
  1. Possono beneficiare delle misure di cui all'art.  2  i  soggetti
che, alla data di presentazione della domanda, sono in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) avere compiuto il trentesimo anno di eta'; 
    b) essere cittadini italiani o cittadini  di  Stati  appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri), o cittadini extracomunitari  titolari
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo  periodo,  ai
sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione  della
direttiva 2003/109/ CE relativa allo status  di  cittadini  di  Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo); 
    c) essere residenti  nel  territorio  regionale  per  un  periodo
ininterrotto di almeno trentasei mesi; 
    d) avere rilasciato la dichiarazione di immediata  disponibilita'
(DID) allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e aver  sottoscritto
il patto di servizio con uno dei Centri per  l'Impiego  presente  sul
territorio regionale, oppure, in alternativa, avere una  partita  IVA
attiva; 
    e) aver prestato attivita' lavorativa subordinata o  aver  svolto
attivita' di lavoro autonomo con partita IVA, per un  periodo  minimo
di trecentosessantacinque giorni anche non continuativi,  nei  cinque
anni antecedenti la data di presentazione della domanda; 
    f) essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente,  in  corso
di validita', ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento  concernente   la
revisione delle modalita' di determinazione ei campi di  applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)),  non
superiore  a  6.000  euro.  Tale  soglia   puo'   essere   aggiornata
annualmente con deliberazione della Giunta regionale; 
    g)  non  aver   maturato   i   requisiti   per   il   trattamento
pensionistico. 
  2. Il requisito di cui alla lettera  e)  del  comma 1  puo'  essere
posseduto  dal  soggetto  che  presenta  la  domanda  oppure  da   un
componente del suo nucleo familiare.