Art. 3 Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2010 1. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 5 le parole «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter». 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente: «3-ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano gia' sottoposto a VAS, l'autorita' procedente puo' chiedere all'autorita' competente una procedura di verifica di assoggettabilita' semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorita' procedente presenta una relazione motivata all'autorita' competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilita' a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.».