Art. 3 
 
            Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 5 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 5 le parole «di cui al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter». 
  2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2010
e' inserito il seguente: 
  «3-ter. Nei casi di varianti formali, di  carattere  redazionale  o
che comunque non comportino modifiche alla disciplina di  piano  gia'
sottoposto a VAS, l'autorita' procedente puo' chiedere  all'autorita'
competente   una   procedura   di   verifica   di   assoggettabilita'
semplificata al fine di verificare che tali varianti  non  comportino
impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorita' procedente presenta una
relazione motivata all'autorita' competente, la quale si esprime  con
provvedimento motivato di esclusione o  di  assoggettabilita'  a  VAS
entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.».