Art. 3 
 
Inquinamento  atmosferico.  Riparto   di   competenze.   Sostituzione
  dell'art. 21 della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n.  88/1998  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 21 (Inquinamento atmosferico). - 1. La regione,  fatto  salvo
quanto diversamente stabilito  dalla  normativa  regionale,  esercita
tutte   le   funzioni   amministrative,   di    pianificazione,    di
programmazione, di indirizzo e controllo in materia di  tutela  della
qualita' dell'aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato
o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia.».