Art. 3 Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 88/1998 1. L'art. 21 della legge regionale n. 88/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Inquinamento atmosferico). - 1. La regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualita' dell'aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia.».