Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/Ue e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento di: a) nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia); b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, mediante interventi strutturali; c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l'apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell'art. 123, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; e) varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo; b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d); c) interventi su coperture piane o a falda inclinata gia' dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonche' delle eventuali aree non calpestabili; d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita', e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni. 3. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerati nelle verifiche di conformita' urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.