Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e
realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia
rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/Ue e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), che
riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della
linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o
artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura
interessata dall'intervento di:
a) nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia);
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettere b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, mediante interventi strutturali;
c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e
sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la
sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; gli interventi di
manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione
totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma
o l'apertura di lucernari o abbaini ai sensi dell'art. 6, comma 2,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai
sensi dell'art. 123, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001;
d) installazione di impianti solari termici o impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non
rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell'art.
6, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001;
e) varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui alle
lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa
predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che
private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano
un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri
rispetto al suolo;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e
d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che non
prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione
contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1,
lettere c) e d);
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata gia' dotate
di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche
nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonche'
delle eventuali aree non calpestabili;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita', e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.
3. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del
sistema di protezione contro le cadute dall'alto nella misura
strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e
l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza,
non sono considerati nelle verifiche di conformita'
urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la
superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.