Art. 3 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2005 1. L'art. 2 della legge regionale n. 9/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Organizzazione e gestione del servizio). - 1. La responsabilita' organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo e' affidata ai gestori delle piste o ai soggetti dagli stessi all'uopo incaricati. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano con modalita' telematiche alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite. 3. Ove le condizioni di affluenza e di difficolta' delle piste lo consentano e con le modalita' previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 garantiscono il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo anche in regime di reperibilita' degli addetti al servizio. 4. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le linee di indirizzo e le modalita' per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, al fine di razionalizzare le attivita' e i costi gestionali e di favorire il coordinamento tra comprensori sciistici.».