Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2005 
 
  1. L'art. 2 della legge  regionale  n.  9/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  2  (Organizzazione  e  gestione  del  servizio).  -  1.   La
responsabilita' organizzativa e gestionale del servizio  di  soccorso
sulle piste di sci di fondo e' affidata ai gestori delle piste  o  ai
soggetti dagli stessi all'uopo incaricati. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  con   modalita'
telematiche alla struttura regionale competente in materia  di  piste
di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle  piste  da
essi gestite. 
  3. Ove le condizioni di affluenza e di difficolta' delle  piste  lo
consentano e con le  modalita'  previste  dalla  deliberazione  della
Giunta regionale di cui al comma 4, i soggetti  di  cui  al  comma  1
garantiscono il servizio di soccorso sulle  piste  di  sci  di  fondo
anche in regime di reperibilita' degli addetti al servizio. 
  4. La Giunta regionale individua,  con  propria  deliberazione,  le
linee di indirizzo e le modalita' per l'organizzazione e la  gestione
del servizio di soccorso sulle piste di sci  di  fondo,  al  fine  di
razionalizzare le attivita' e i costi gestionali  e  di  favorire  il
coordinamento tra comprensori sciistici.».