Art. 3 
 
       Riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale 
 
  1. Sono riconosciuti come operatori  dell'agricoltura  sociale  gli
imprenditori agricoli di cui all'art.  2135  del  codice  civile,  in
forma singola  o  associata,  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
all'art. 4 e sono iscritti nell'Elenco provinciale di cui all'art. 2. 
  2. Per essere riconosciute come operatori dell'agricoltura sociale,
le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22  ottobre  1988,
n. 24, e successive modifiche, e le imprese sociali di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  possono  iscriversi  nell'Elenco
provinciale  di  cui  all'art.  2,  purche'  rispettino  i  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141. 
  3.  Nell'Elenco  provinciale  di  cui  all'art.  2  possono  essere
iscritte anche le cooperative sociali di cui alla legge regionale  22
ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche,  i  cui  soci  siano  in
maggioranza   coltivatori   diretti,   mezzadri,   coloni   e    loro
collaboratori  familiari,  iscritti  alla  rispettiva  gestione   dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dell'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS). 
  4. L'uso della denominazione «operatore dell'agricoltura sociale» e
dei termini attributivi derivati e' riservato esclusivamente a quelle
imprese agricole e cooperative sociali che esercitano l'attivita'  ai
sensi della presente legge.