Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    b) sostiene accordi tra  le  autorita'  provinciali  di  pubblica
sicurezza e gli enti locali, stipulati nel rispetto dei  caratteri  e
dei contenuti minimi definiti dalla Giunta  regionale  previo  parere
del Consiglio delle autonomie locali;  le  province  possono  inoltre
partecipare agli accordi d'intesa con i comuni e le Unioni di  comuni
interessati;». 
  2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
n. 24 del 2003 e' aggiunta la seguente: 
    «c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti  di
cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di  cui
all'art. 17-septies, comma 5.». 
  3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attivita' di polizia
fondati sui principi di polizia  di  comunita'  come  definiti  dagli
articoli 2-bis e 11-bis e sul coinvolgimento dei cittadini.». 
  4. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «e) le aree problematiche che  maggiormente  richiedono  l'azione
coordinata di piu' soggetti  pubblici,  fra  cui  le  violenze  e  le
molestie sessuali,  la  violenza  familiare,  lo  sfruttamento  e  la
violenza sui minori,  la  prostituzione  coatta,  le  violenze  e  le
discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o  razzista,  i
conflitti  culturali  ed  etnici,  le  tossicodipendenze,  il   gioco
d'azzardo, nonche' le funzioni di vigilanza sanitaria  ed  ambientale
di competenza regionale;». 
  5. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo
le parole: «dei comuni capoluogo» sono inserite le seguenti:  «e  dai
presidenti delle Province,»; la  parola  «municipale»  e'  sostituita
dalla seguente: «locale»; e le  parole  «,  e  dai  presidenti  delle
Province» sono soppresse.