Art. 3 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 1. L'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali). - 1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'art. 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatarie dei ridetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative.».