Art. 3 Montante contributivo 1. Fermi restando, quale parte integrante della presente legge, i contenuti dispositivi di cui all'Intesa, per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto nella ivi allegata nota metodologica, sulla base dei dati riportati nella tabella 1, recante le indennita' parlamentari e le derivate indennita' consiliari, e alle percentuali di trattenuta sulle indennita' consiliari stabilite dalle leggi regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto, indiretto o di reversibilita'. Sono conteggiati nel montante contributivo i contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi. 2. In ogni caso, per la rideterminazione degli assegni vitalizi, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) dell'Intesa, e al fine di garantire la prevista disciplina di clausole di salvaguardia volta a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni, si osservano i limiti di riduzione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.