Art. 3 Esenzione IRAP per enti cooperativi 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, gli enti cooperativi a mutualita' prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), soggetti all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, sono esentati dal pagamento dell'IRAP. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altra modalita' o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.