Art. 30.
                     Trattamento delle matricine
    1.  Nella  scelta  delle  matricine deve prevalere un criterio di
tipo  qualitativo  in  modo  da  rilasciare per il turno successivo i
soggetti   meglio   conformati   e   piu'  vigorosi,  mantenendo  una
distribuzione   possibilmente   uniforme   su   tutta  la  superficie
utilizzata o per gruppi.
    2.  Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono
avere  larghezza  minima,  misurata  al  piede  degli alberi posti al
margine del gruppo, non inferiore alla meta' dell'altezza media delle
matricine.  La  distanza  fra  i  singoli  gruppi,  misurata  fra  la
proiezione  delle  chiome  degli  alberi posti al margini dei gruppi,
deve  essere  compresa  tra  una volta ed una volta e mezzo il valore
dell'altezza media delle matricine. I gruppi cosi' determinati devono
costituire   porzioni  del  soprassuolo  escluse  dall'intervento  di
utilizzazione.
    3.  Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applica  la  sanzione  di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della
legge regionale n. 28/2001.