Art. 30. Trattamento delle matricine 1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e piu' vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi. 2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore alla meta' dell'altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti al margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine. I gruppi cosi' determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione. 3. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.