Art. 30. Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 «Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato». 1. Le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2007 sono sostituite dalle seguenti: «c) un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; d) un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2007 e' inserito il seguente: «2-bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono effettuate sulla base di appositi accordi tra le rispettive amministrazioni e la Regione.».