Art. 30.
Modifiche  all'art.  29  della  legge regionale 10 luglio 2007, n. 10
«Disciplina  generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge
regionale  6  agosto  1999,  n.  14  "Organizzazione delle funzioni a
livello  regionale  e  locale  per la realizzazione del decentramento
amministrativo",   e successive   modifiche   ed  a  leggi  regionali
                     concernenti l'artigianato».

1.  Le  lettere  c),  d)  ed  e) del comma 2 dell'art. 29 della legge
regionale   n.   10/2007  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «c)  un
rappresentante  della  direzione  provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
d)   un  rappresentante  della  direzione  provinciale  dell'Istituto
nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.».
2.  Dopo  il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 10/2007 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c),
d)  ed  e)  sono  effettuate  sulla  base  di appositi accordi tra le
rispettive amministrazioni e la Regione.».