Art. 30. Disposizioni per i pagamenti 1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilita' regionali esistenti sul conto di contabilita' speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione. 3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalita' stabilite dall'art. 10, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.