Art. 30.

Organizzazione  territoriale  del  servizio  idrico  integrato  e del
           servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani



   1.  La  Regione  individua  il territorio provinciale quale minima
aggregazione  di  ambito  territoriale  ottimale  di  esercizio delle
funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti  urbani prevista all'art. 2, comma 1 della legge regionale n.
25  del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi,
l'aggregazione tra ambiti territoriali provinciali.
   2.  La  Provincia  e  i  Comuni partecipano obbligatoriamente, per
l'esercizio  delle  funzioni  del  servizio  idrico  integrato  e del
servizio  di  gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del
presente  Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi
dell'art.  30  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  avente
personalita' giuridica di diritto pubblico.
   3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma
2  mediante  l'Unione  di  comuni o la Nuova Comunita' montana di cui
fanno  parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti
i Comuni interessati.
   4.  La  convenzione  di  cui  al comma 2 individua le modalita' di
esercizio  delle  funzioni  da  parte dei soggetti partecipanti ed il
soggetto  delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna
e  dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali
partecipanti  alla forma di cooperazione dedicato all'esercizio delle
funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della
tariffa  del servizio, nel limite della percentuale di costo definita
ai sensi dell'art. 28, comma 7.
   5.  Nell'ambito  della  convenzione  di  cui al comma 2 i soggetti
facenti  parte  della  forma di cooperazione provvedono alle seguenti
funzioni:
    a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun
servizio  le  forme  di  gestione  nel  rispetto  della  normativa di
settore;
    b)   attivare   ed   eventualmente   ampliare   le  modalita'  di
partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle
indicazioni della Regione;
    c)  definire  un  piano degli investimenti con gradi di priorita'
differenziati;
    d)  determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini
gestionali  omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti
ai sensi dell'art. 28, comma 2;
    e) bandire e svolgere le gare nonche' affidare il servizio;
    f)  definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi
introitate;
    g)  controllare  il  servizio reso dal gestore nel rispetto delle
specifiche norme di affidamento;
    h)  prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati
in sede locale.
   6.  L'esercizio  delle funzioni di cui al comma 5 e' svolto previo
parere  della  Regione ai fini della congruita' con la regolazione di
cui all'art. 28.