Art. 30. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi, l'aggregazione tra ambiti territoriali provinciali. 2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2 mediante l'Unione di comuni o la Nuova Comunita' montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati. 4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalita' di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all'esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi dell'art. 28, comma 7. 5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni: a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore; b) attivare ed eventualmente ampliare le modalita' di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione; c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorita' differenziati; d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2; e) bandire e svolgere le gare nonche' affidare il servizio; f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate; g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento; h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale. 6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 e' svolto previo parere della Regione ai fini della congruita' con la regolazione di cui all'art. 28.