Art. 30 
 
Inserimento dell'art. 43-ter  nel  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. Dopo l'articolo 43-bis del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
12-10/Leg., e'  inserito  il  seguente:  «Art.  43-ter  (Gestore  del
sistema e sistema informatico). - 1.  Per  la  gestione  tecnica  del
sistema  informatico   relativo   alle   procedure   telematiche   di
affidamento di cottimi,  la  Provincia  si  avvale  del  gestore  del
sistema di cui al Capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991,  n.  10-40/Leg
come introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n.  3-56/Leg,  il  quale
provvede in particolare alle attivita' previste dall'articolo 24  del
medesimo D.P.G.P.. Il medesimo gestore e' altresi'  individuato  come
responsabile del trattamento dei dati. 
    2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  dell'art.  2  della  legge
possono  avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,   del   sistema
informatico e del gestore del sistema  individuati  dalla  Provincia,
previa verifica della compatibilita' tecnica.».