Art. 30 Inserimento dell'art. 43-ter nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo l'articolo 43-bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e' inserito il seguente: «Art. 43-ter (Gestore del sistema e sistema informatico). - 1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di affidamento di cottimi, la Provincia si avvale del gestore del sistema di cui al Capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg come introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg, il quale provvede in particolare alle attivita' previste dall'articolo 24 del medesimo D.P.G.P.. Il medesimo gestore e' altresi' individuato come responsabile del trattamento dei dati. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilita' tecnica.».