Art. 30 
 
             Programmazione del fabbisogno di personale 
 
    1. La giunta regionale,  sulla  base  degli  atti  programmatori,
approva  l'atto  di  programmazione  triennale  del   fabbisogno   di
personale, al fine di assicurare la funzionalita' e  l'ottimizzazione
delle risorse. La programmazione di dettaglio relativa  al  personale
e'  approvata  ai  sensi  del  relativo  regolamento   regionale   di
attuazione. 
    2. La consistenza e la variazione della dotazione  organica  sono
determinate in funzione delle  finalita'  indicate  dall'art.  1  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. La Regione cura l'ottimale distribuzione delle  risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e
di reclutamento del personale. 
    3. Per la ridefinizione  delle  dotazioni  organiche  si  procede
periodicamente e comunque a cadenza triennale,  nonche'  ove  risulti
necessario  a  seguito  di  riordino,   fusione,   trasformazione   o
trasferimento di funzioni. Le variazioni  delle  dotazioni  organiche
sono disposte: 
      a) dalla giunta regionale con propria deliberazione qualora non
comportino complessivamente maggiori oneri finanziari; 
      b) con  legge  regionale  qualora  comportino  complessivamente
maggiori oneri finanziari. 
    4. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti  dagli  incrementi
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  e
quelli derivanti da trasferimenti di personale alla Regione a seguito
di conferimento di funzioni.