Art. 30 Programmazione del fabbisogno di personale 1. La giunta regionale, sulla base degli atti programmatori, approva l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare la funzionalita' e l'ottimizzazione delle risorse. La programmazione di dettaglio relativa al personale e' approvata ai sensi del relativo regolamento regionale di attuazione. 2. La consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinate in funzione delle finalita' indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 3. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche sono disposte: a) dalla giunta regionale con propria deliberazione qualora non comportino complessivamente maggiori oneri finanziari; b) con legge regionale qualora comportino complessivamente maggiori oneri finanziari. 4. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dagli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli derivanti da trasferimenti di personale alla Regione a seguito di conferimento di funzioni.