Art. 30. Personale medico con funzioni di diagnosi e cura 1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato al numero dei posti letto, alla qualita' e quantita' delle prestazioni richieste, in modo da assicurare un'adeguata e continua assistenza ai malati. 2. In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinato e continuativo, almeno un medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unita' di degenza. Puo' altresi' essere previsto personale medico con funzioni di aiuto od assitente. 3. I responsabili dei raggruppamenti di unita' funzionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' di laurea di almeno dieci anni; b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto od in caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero od universitario di ruolo nelle discipline predette per almeno sette anni; c) servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopraindicate per almeno quattro anni ovvero servizio con rapporto di dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno sei anni. 4. Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma i medici in possesso della idoneita' nazionale in una delle discipline indicate nel comma stesso. 5. Sono parimenti esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni di medico responsabile presso case di cura private. 6. Gli aiuti medici devono essere in possesso dei seguenti requisiti ove siano inclusi nella dotazione minima obbligatoria: a) anzianita' di laurea di almeno cinque anni; b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto o, in caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento, ovvero, in mancanza di servizio ospedaliero od universitario di ruolo, nelle discipline predette per almeno cinque anni; c) attivita' ospedaliera presso ospedali o cliniche universitarie nelle discipline sopraindicate per almeno due anni ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse, in casa di cura privata, per almeno tre anni. 7. Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente sesto comma i sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private. 8. Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'ammissione presso il servizio sanitario nazionale.