Art. 30.
 
           Personale medico con funzioni di diagnosi e cura
   1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere
rapportato al numero dei posti letto, alla qualita' e quantita' delle
prestazioni  richieste,  in modo da assicurare un'adeguata e continua
assistenza ai malati.
   2.  In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di
lavoro dipendente a tempo pieno o definito  ovvero  con  rapporto  di
collaborazione  professionale  coordinato  e  continuativo, almeno un
medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unita' di
degenza.  Puo' altresi' essere previsto personale medico con funzioni
di aiuto od assitente.
   3.  I  responsabili dei raggruppamenti di unita' funzionali devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
     a) anzianita' di laurea di almeno dieci anni;
     b)   libera   docenza   o   specializzazione   nella  disciplina
dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di
posti  letto  od in caso di parita', nella disciplina che costituisce
l'indirizzo prevalente ovvero, in mancanza, servizio  ospedaliero  od
universitario  di  ruolo  nelle  discipline predette per almeno sette
anni;
     c)   servizio  ospedaliero  od  universitario  nelle  discipline
sopraindicate per almeno quattro anni ovvero servizio con rapporto di
dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno
sei anni.
   4.  Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente
terzo comma i medici in possesso della  idoneita'  nazionale  in  una
delle discipline indicate nel comma stesso.
   5.  Sono  parimenti esonerati dal possesso dei requisiti di cui al
precedente terzo comma i medici che, alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, svolgono funzioni di medico responsabile presso
case di cura private.
   6.  Gli  aiuti  medici  devono  essere  in  possesso  dei seguenti
requisiti ove siano inclusi nella dotazione minima obbligatoria:
     a) anzianita' di laurea di almeno cinque anni;
     b)   libera   docenza   o   specializzazione   nella  disciplina
dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di
posti  letto  o, in caso di parita', nella disciplina che costituisce
l'indirizzo prevalente del raggruppamento,  ovvero,  in  mancanza  di
servizio  ospedaliero  od  universitario  di  ruolo, nelle discipline
predette per almeno cinque anni;
     c)    attivita'   ospedaliera   presso   ospedali   o   cliniche
universitarie nelle discipline  sopraindicate  per  almeno  due  anni
ovvero  servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline
stesse, in casa di cura privata, per almeno tre anni.
   7.  Sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui al precedente
sesto comma i sanitari che alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di
cura private.
   8.  Il  medico  con  funzioni di assistente deve avere i requisiti
previsti  dalla  normativa  per  l'ammissione  presso   il   servizio
sanitario nazionale.