Art. 30.
          (art. 44 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 26 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                           S a n z i o n i
 
   1.  Chiunque  eserciti  un'attivita'  artigiana  o  para-artigiana
vincolata senza il possesso della relativa abilitazione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a
L.   1.500.000.   E'   inoltre   disposta   la   chiusura   immediata
dell'esercizio.
   2.  I  titolari  di  impresa  che  nell'esercizio  di un'attivita'
artigiana o para-artigiana eccedano i limiti della loro abilitazione,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da L. 300.000 a L. 900.000.
   3. Gli aventi diritto alla continuazione di cui all'art. 6 che non
incarichino una personale abilitata all'esercizio di  tale  attivita'
entro   il   termine   prescritto,   sono   puniti  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.
   4.   Persone  che  non  presentino  domanda  d'iscrizione,  ovvero
comunicazioni  di  variazioni  di  ogni  genere  entro   il   termine
prescritto,  o  che  non  espongono il certificato di iscrizione come
previsto  dall'art.  9,  primo  comma,  sono  passibili  di  sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.
   5.  Chi  esercita un'attivita' para-artigiana, di cui all'art. 22,
senza adempiere all'obbligo della denuncia e' passibile  di  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L. 300.000.
   6. Le imprese non artigiane o para-artigiane che si servono di una
ragione sociale o  insegna,  ovvero  utilizzino  marchi  di  fabbrica
contenenti  riferimenti ad un'attivita' artigiana, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L.
1.500.000.
   7.  Imprese che esercitano un'attivita' artigiana o para-artigiana
ed usano riferimenti in qualsiasi forma ad altre  attivita',  eccetto
le  attivita'  affini,  sono soggette a sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 600.000.