Art. 30. (art. 44 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 26 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) S a n z i o n i 1. Chiunque eserciti un'attivita' artigiana o para-artigiana vincolata senza il possesso della relativa abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000. E' inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio. 2. I titolari di impresa che nell'esercizio di un'attivita' artigiana o para-artigiana eccedano i limiti della loro abilitazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000. 3. Gli aventi diritto alla continuazione di cui all'art. 6 che non incarichino una personale abilitata all'esercizio di tale attivita' entro il termine prescritto, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000. 4. Persone che non presentino domanda d'iscrizione, ovvero comunicazioni di variazioni di ogni genere entro il termine prescritto, o che non espongono il certificato di iscrizione come previsto dall'art. 9, primo comma, sono passibili di sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000. 5. Chi esercita un'attivita' para-artigiana, di cui all'art. 22, senza adempiere all'obbligo della denuncia e' passibile di sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L. 300.000. 6. Le imprese non artigiane o para-artigiane che si servono di una ragione sociale o insegna, ovvero utilizzino marchi di fabbrica contenenti riferimenti ad un'attivita' artigiana, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000. 7. Imprese che esercitano un'attivita' artigiana o para-artigiana ed usano riferimenti in qualsiasi forma ad altre attivita', eccetto le attivita' affini, sono soggette a sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.