Art. 30. Destinazione acconto stipendiale 1. L'acconto di cui all'art. 34, secondo comma, della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianita' gia' istituita per il personale regionale. 2. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.