Art. 30.
                   Destinazione acconto stipendiale
 
   1.  L'acconto  di  cui  all'art.  34,  secondo  comma, della legge
regionale  3  luglio  1984,  n.  30,  costituisce  incremento   della
retribuzione   individuale   di  anzianita'  gia'  istituita  per  il
personale regionale.
   2.  Tale  acconto  si  intende  aggiuntivo  al beneficio economico
complessivo.