Art. 30. Servizio antincendio 1. Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i comuni, i loro consorzi, le comunita' montane si avvalgono principalmente, nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalita' previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2 della presente legge, delle compagnie barracellari ivi costituite ed operanti, coordinandone l'attivita' con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio. 2. Per lo svolgimento di tale attivita', le compagnie barracellari potranno beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Regione ai rispettivi enti di appartenenza, in base alle legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 e potranno utilizzare - in base ad accordi con gli enti proprietari le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.