Art. 30.
                         Servizio antincendio
 
   1.  Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i
comuni,  i  loro  consorzi,  le  comunita'   montane   si   avvalgono
principalmente,  nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e
secondo le modalita' previste nel decreto  interassessoriale  di  cui
all'articolo 2 della presente legge, delle compagnie barracellari ivi
costituite ed operanti,  coordinandone  l'attivita'  con  le  squadre
volontarie antincendio operanti nel territorio.
   2. Per lo svolgimento di tale attivita', le compagnie barracellari
potranno beneficiare  dei  finanziamenti  erogati  dalla  Regione  ai
rispettivi  enti  di  appartenenza,  in  base alle legge regionale 18
maggio 1982, n. 11 e potranno utilizzare - in base ad accordi con gli
enti  proprietari  le  attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.