Art. 30.
               Contingente operai a tempo indeterminato
 
   1.  Nella  prima  applicazione della presente legge, i contingenti
distrettuali  di  operai  a  tempo  indeterminato  sono  formati  dai
lavoratori   forestali   gia'  in  servizio  con  contratto  a  tempo
indeterminato.
   2.   Conseguono   altresi'  l'assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato, fino al settanta  per  cento  di  ciascun  contingente
distrettuale,  gli  operai  gia' iscritti nella fascia di garanzia di
centocinquantuno  giornate  lavorative,   secondo   una   graduatoria
distrettuale  che  tiene  conto  dell'anzianita'  di iscrizione nella
fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita'
di  iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parita' valgono i
criteri fissati dalla  vigente  normativa  statale  sul  collocamento
della manodopera agricola.
   3.   Esauriti   gli   operai   appartenenti   alla   fascia  delle
centocinquantuno giornate lavorative  si  provvede,  sempre  entro  i
limiti  del  settanta  per  cento, al completamento del contingente a
tempo indeterminato con gli operai iscritti nelle fasce di centouno e
successivamente   cinquantuno   giornate   lavorative,   secondo  una
graduatoria distrettuale formata con gli stessi  criteri  di  cui  al
comma 2.