Art. 30.
                  Soppressione di organi collegiali
 
  1.  E'  fatto  divieto  di  istituire,  in  assenza  di   esplicite
previsioni  legislative,  organi  collegiali  con  oneri a carico del
bilancio regionale.
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   il   Governo   regionale   presentera'  apposita  iniziativa
legislativa con la quale i comitati, le commissioni, i  consigli,  le
consulte  e  gli  organi  collegiali  comunque  denominati,  operanti
nell'ambito dell'Amministrazione regionale e costituiti in  forza  di
legge o provvedimenti amministrativi saranno riordinati conformemente
ai seguenti criteri e principi:
   a) riduzione del numero dei componenti;
   b) trasferimento alla struttura amministrativa dei compiti e delle
funzioni  che non richiedono, in relazione al loro peculiare rilievo,
l'esercizio  in  forma  collegiale,  e   delle   attribuzioni   anche
decisionali  e  delle  competenze  alle  direzioni  regionali secondo
l'omogeneita' della materia. Gli eventuali  provvedimenti  finali  di
competenza  degli organi collegiali di cui si prevede la soppressione
sono adottati dagli organi monocratici competenti.
  3. Il presidente della Regione e gli assessori regionali provvedono
a  convocare,  anche  periodicamente,  conferenze  dei rappresentanti
degli interessi diffusi  per  l'esame  di  affari  d'interesse  delle
categorie rappresentate.
  4.  Le  conferenze  devono  comunque  essere convocate quando debba
provvedersi  alla  predisposizione  di  strumenti  di  programmazione
generale e/o settoriale.