Art. 30. Soggetti abilitati a richiedere la concessione 1. La concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie e' rilasciata esclusivamente ad imprese agricole, secondo il seguente ordine di priorita': a) cooperative agricole e forestali; b) forme associate di imprenditori agricoli; c) singoli imprenditori agricoli; 2. I legali rappresentanti o i titolari dell'impresa agricola devono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente.