Art. 30.
           Soggetti abilitati a richiedere la concessione
 
  1.    La    concessione    per    la    istituzione    di   aziende
agri-turistico-venatorie  e'  rilasciata  esclusivamente  ad  imprese
agricole, secondo il seguente ordine di priorita':
   a) cooperative agricole e forestali;
   b) forme associate di imprenditori agricoli;
   c) singoli imprenditori agricoli;
  2.  I  legali  rappresentanti  o  i  titolari dell'impresa agricola
devono  essere  iscritti   all'elenco   regionale   degli   operatori
agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente.