Art. 30.
                       Modificazioni di norme
 
  1. Il comma secondo dell'art. 16 della legge regionale 15  dicembre
1982,  n.  93  (Testo  unico  delle  norme  regionali  in  materia di
promozione di servizi a favore delle persone anziane ed  inabili)  e'
sostituito dal seguente:
  "Le  quote  di  partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente
gestore e vengono scomputate dalle spese di cui all'art. 18".
  2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 24  ottobre  1989,
n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il
triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) e' sostituito dal
seguente:
  "4. Il servizio mensa e' gratuito per il personale educativo che
 contestualmente  sia  tenuto ad assicurare l'assistenza ai portatori
di handicap. Il tempo relativo e' valido a tutti  gli  effetti  anche
per il completamento dell'orario di servizio".
  3.  Il  comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990,
n.  80  (Interventi  finanziari   per   opere   pubbliche   destinate
all'assistenza  delle  persone  anziane,  inabili  e handicappate) e'
sostituito dal seguente:
  "2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione  di
contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione,
 l'acquisto,  la  costruzione,  compresa  l'acquisizione  di aree, la
ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati  all'assistenza
delle persone di cui al comma 1".
  4.  Il  comma  1  dell'art. 17 della L.R. 24/1994 e' sostituito dal
seguente:
  "1. Il Direttore Sanitario e' assunto  con  provvedimento  motivato
dal  Direttore  generale  fra  i laureati in medicina che non abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto  per
almeno    cinque    anni    qualificata    attivita'   di   direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche e private,
di media o grande dimensione".
  5. Il comma 2 dell'art. 17 della L.R.  24/1994  e'  sostituito  dal
seguente:
  "2.  Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario,
fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed  i
criteri  per  l'accesso  al  secondo  livello  dirigenziale  previsti
dall'art.  2,  comma  1-bis  del  D.L.  583/1996,   convertito,   con
modificazioni
 nella legge 4/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art.  2,
comma  1-septies,  del  D.L.  583/1996, convertito, con modificazioni
nella legge 4/1997".
  6. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 15 dicembre  1994,
n. 77 (Norme in materia di asili-nido) e' sostituito dal seguente:
  "1.  Possono  essere  ammessi i bambini di eta' compresa tra i nove
mesi e i tre anni. Le domande di ammissione e quelle di rinnovo  sono
presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore".
  7. L'art. 38 della L.R. 77/1994 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  38  (Partecipazione degli utenti alle spese). - 1. La Giunta
regionale, sentiti gli enti  gestori,  individua  i  criteri  per  la
partecipazione  dei  genitori  o  di chi ne fa le veci alle spese del
servizio,  fermo  restando   che   spetta   ai   suddetti   enti   la
determinazione delle tariffe ai sensi della normativa vigente".