Art. 30. Modificazioni di norme 1. Il comma secondo dell'art. 16 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili) e' sostituito dal seguente: "Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente gestore e vengono scomputate dalle spese di cui all'art. 18". 2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) e' sostituito dal seguente: "4. Il servizio mensa e' gratuito per il personale educativo che contestualmente sia tenuto ad assicurare l'assistenza ai portatori di handicap. Il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio". 3. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate) e' sostituito dal seguente: "2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1". 4. Il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 24/1994 e' sostituito dal seguente: "1. Il Direttore Sanitario e' assunto con provvedimento motivato dal Direttore generale fra i laureati in medicina che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche e private, di media o grande dimensione". 5. Il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 24/1994 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 1-bis del D.L. 583/1996, convertito, con modificazioni nella legge 4/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-septies, del D.L. 583/1996, convertito, con modificazioni nella legge 4/1997". 6. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido) e' sostituito dal seguente: "1. Possono essere ammessi i bambini di eta' compresa tra i nove mesi e i tre anni. Le domande di ammissione e quelle di rinnovo sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore". 7. L'art. 38 della L.R. 77/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 38 (Partecipazione degli utenti alle spese). - 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori, individua i criteri per la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio, fermo restando che spetta ai suddetti enti la determinazione delle tariffe ai sensi della normativa vigente".