Art. 30 
 
                 Consulente o consigliere di parita' 
 
  1. Le cariche di consulente o consigliere di parita' provinciale  e
regionale sono svolte a titolo gratuito. 
  2. L'art.  28  della  legge  regionale  7  agosto  1997,  n.  30  e
successive modifiche e integrazioni, e' abrogato.