Art. 30 Vendite di fine stagione 1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e' sostituito dal seguente: «2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facolta' dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonche' le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.».