Art. 30 
 
                      Vendite di fine stagione 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 34 della  legge  regionale  5  dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e
di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica  della  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica  del  turismo»),
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le vendite di  fine  stagione  possono  essere  effettuate  per
periodi di tempo  limitato  determinati  a  facolta'  dell'esercente,
ricompresi  entro  le  date  stabilite   annualmente   dalla   Giunta
regionale, sentite le organizzazioni di categoria  dei  lavoratori  e
delle imprese del commercio, nonche' le associazioni  di  tutela  dei
consumatori  maggiormente  rappresentative  in  ambito  regionale,  e
tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle  Regioni
e delle Province autonome.».