Art. 30 
Modificazioni dell'art.  54  (Disposizioni  in  materia  di  edilizia
  abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. 
  1. Nel comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1  del  2014
le parole: «Per l'anno 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2016». 
  2. Al comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale n.  1  del  2014
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «sulla prima casa» sono sostituite dalle  seguenti:
«sulle case»; 
    b) dopo le parole: «di  ristrutturazione  e  di  riqualificazione
energetica» sono inserite le seguenti:  «,  assumendo  l'onere  degli
interessi derivanti dall'anticipo»; 
    c) le parole: «L'anticipo e' assistito dalla garanzia  rilasciata
dai soggetti che  svolgono  attivita'  di  garanzia  collettiva  fidi
operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo  comma
la Provincia puo' riservare quote  dei  finanziamenti  concessi  agli
enti di garanzia ai sensi dell'art. 34-quater della legge provinciale
13 dicembre 1999,  n.  6  (legge  provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese)» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale  n.  1  del
2014 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Al fine di ridurre  i  rischi  connessi  alla  presenza  di
sostanze  infiammabili   all'interno   degli   alloggi,   la   Giunta
provinciale e' autorizzata a concedere contributi agli anziani e alle
persone non autosufficienti, come definiti nell'art.  2  della  legge
provinciale 28 maggio 1998, n, 6 (Interventi a favore degli anziani e
delle persone non autosufficienti o con gravi  disabilita'),  per  la
sostituzione delle cucine a gas  con  cucine  elettriche  oppure  per
l'installazione di dispositivi di sicurezza in grado di  interrompere
l'erogazione di gas in caso di mancata e incompleta  combustione.  La
Giunta  provinciale,  previa  parere  della  competente   commissione
permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri  e  modalita'
per l'applicazione di questa comma.». 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
2 di quest'articolo si  provvede  con  le  modalita'  indicate  nella
tabella B. 
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 la previsione di
spesa della missione/programma 08.02 e' aumentata per l'anno 2016 per
un importo pari ad euro 500.000. 
  6. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella A e' autorizzata  la
spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla
missione/programma 08.02.