Art. 30 Modificazioni dell'art. 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. 1. Nel comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016». 2. Al comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «sulla prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulle case»; b) dopo le parole: «di ristrutturazione e di riqualificazione energetica» sono inserite le seguenti: «, assumendo l'onere degli interessi derivanti dall'anticipo»; c) le parole: «L'anticipo e' assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attivita' di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia puo' riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'art. 34-quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)» sono soppresse. 3. Dopo il comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 e' inserito il seguente: «9-bis. Al fine di ridurre i rischi connessi alla presenza di sostanze infiammabili all'interno degli alloggi, la Giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi agli anziani e alle persone non autosufficienti, come definiti nell'art. 2 della legge provinciale 28 maggio 1998, n, 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita'), per la sostituzione delle cucine a gas con cucine elettriche oppure per l'installazione di dispositivi di sicurezza in grado di interrompere l'erogazione di gas in caso di mancata e incompleta combustione. La Giunta provinciale, previa parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalita' per l'applicazione di questa comma.». 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 la previsione di spesa della missione/programma 08.02 e' aumentata per l'anno 2016 per un importo pari ad euro 500.000. 6. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella A e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla missione/programma 08.02.