Art. 30 
 
Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell'art. 55 della  legge
                        regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 55 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 55 (Verifica di ottemperanza e controlli). - 1. In attuazione
dell'art. 29, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  il
soggetto che provvede al  rilascio  dell'atto  che  consente  in  via
definitiva la realizzazione del progetto e' tenuto a verificare  che,
negli elaborati presentati dal proponente, siano  state  recepite  le
prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo  della  procedura
di verifica di assoggettabilita' o di VIA, dando comunicazione  degli
esiti di tale verifica all'autorita' competente. 
  2.  L'autorita'  competente,   con   proprio   atto,   provvede   a
disciplinare le attivita' di controllo  di  propria  competenza,  nel
rispetto dei principi di cui all'art. 29 del decreto  legislativo  n.
152/2006. 
  3.  Ai  fini   del   controllo   dell'adempimento   di   specifiche
prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo  della  procedura
di  verifica  di  assoggettabilita'  o  in  quello  conclusivo  della
procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, comma  5  e
dell'art.  26,  comma  5,  del  decreto  legislativo   n.   152/2006,
l'autorita'   competente   si   avvale    dei    soggetti    pubblici
istituzionalmente competenti per  i  fattori  ambientali  oggetto  di
valutazione, fatte salve le competenze dell'ARPAT di cui all'art. 47,
commi 3 e 4.».