Art. 30 Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 55 (Verifica di ottemperanza e controlli). - 1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto che provvede al rilascio dell'atto che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e' tenuto a verificare che, negli elaborati presentati dal proponente, siano state recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilita' o di VIA, dando comunicazione degli esiti di tale verifica all'autorita' competente. 2. L'autorita' competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attivita' di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Ai fini del controllo dell'adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilita' o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, comma 5 e dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell'ARPAT di cui all'art. 47, commi 3 e 4.».