Art. 31. Trattamento e rilascio di specie diverse 1. Al fine di garantire la diversita' specifica presente nei boschi cedui, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco. 2. Le piante di cui al comma 1, se ne hanno la qualita' secondo quanto stabilito all'Art. 29, entrano nel computo delle matricine. 3. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 48 comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.