Art. 31.
              Trattamento e rilascio di specie diverse
    1.  Al  fine  di  garantire  la diversita' specifica presente nei
boschi  cedui,  devono  essere rilasciate o adeguatamente trattate le
latifoglie  arboree  forestali di specie diversa da quelle prevalenti
nel bosco.
    2.  Le  piante di cui al comma 1, se ne hanno la qualita' secondo
quanto stabilito all'Art. 29, entrano nel computo delle matricine.
    3.  Per  la  violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene
applicata  la  sanzione  amministrativa  di  cui all'art. 48 comma 9,
lettera a) della legge regionale n. 28/2001.