Art. 31. Disposizioni in materia di attivita' produttive 1. All'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) e' affidata, sulla base di apposito bando regionale di validita' triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, e' valido anche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.». 2. Alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 8: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) e' affidata, sulla base di apposito bando regionale di validita' triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti: a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma 1, lettera a), nonche' requisiti per l'accesso alle relative prove finali; b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2-bis.»; b) al comma 1 dell'art. 9: 1) nel primo periodo le parole: «Con il regolamento regionale di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 8, comma 3»; 2) nel secondo periodo le parole: «dall'art. 8, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8, comma 2-bis.».