Art. 31.
           Disposizioni in materia di attivita' produttive

1.  All'art.  5  della  legge  regionale  18  novembre  1999,  n.  33
(Disciplina  relativa  al  settore commercio), e successive modifiche
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5.  La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di
aggiornamento  di  cui al comma 2, lettere a) e b) e' affidata, sulla
base   di   apposito  bando  regionale  di  validita'  triennale,  in
convenzione ai soggetti aggiudicatari.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis.  Il  requisito di cui alla lettera a), del comma 2, e' valido
anche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande.».
2.  Alla  legge  regionale  29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello
svolgimento   delle  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande.  Modifiche  alla  legge  regionale  6  agosto  1999,  n.  14
«Organizzazione  delle  funzioni  a livello regionale e locale per la
realizzazione   del   decentramento   amministrativo»  e  alla  legge
regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del
commercio»  e  successive  modifiche),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
a) all'art. 8:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis.  La  realizzazione  dei percorsi integrati assistiti (PIA) e'
affidata,  sulla  base  di  apposito  bando  regionale  di  validita'
triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.  Con  deliberazione  della giunta regionale, adottata su proposta
congiunta   degli  assessori  competenti  in  materia  di  formazione
professionale e di commercio, sono stabiliti:
a)  la  durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma
1,  lettera  a),  nonche' requisiti per l'accesso alle relative prove
finali;
b)  i  requisiti  per  la partecipazione al bando regionale di cui al
comma 2-bis.»;
b) al comma 1 dell'art. 9:
1)  nel primo periodo le parole: «Con il regolamento regionale di cui
all'art.  7,  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  la
deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 8, comma 3»;
2)  nel  secondo  periodo  le  parole:  «dall'art.  8,  comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8, comma 2-bis.».