Art. 31. Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici 1. L'Autorita' regionale prevista all'art. 20 della legge regionale n. 25 del 1999 svolge altresi' le funzioni di conciliazione preventiva al fine di prevenire e risolvere le controversie derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e approva la Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999. 2. Presso l'Autorita' di cui al comma 1 e' costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualita' dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Autorita'. 3. Su proposta dell'Autorita' di cui al comma 1 la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato. 4. Il Comitato: a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualita' dei servizi; b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi; c) segnala all'Autorita' di cui al comma 1 e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione; d) trasmette all'Autorita' di cui al comma 1 le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio; e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999; f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui al comma 1. 5. Presso la Regione e' istituito il «Tavolo consultivo permanente sulle tariffe», presieduto dal direttore generale competente per materia, a cui partecipano l'Autorita' regionale di vigilanza, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali categorie degli utenti indicati dal Comitato consultivo utenti di cui al comma 2 tra le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), due rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori e tre rappresentanti delle convenzioni di cui all'art. 30, comma 2, individuati dal Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici di cui all'art. 29. 6. Il Tavolo di cui al comma 5 e' consultato sulla proposta di metodo tariffario previsto dall'art. 25-ter della legge regionale n. 25 del 1999, per la proposta tariffaria prevista al comma 2 dell'art. 28 nonche' per il monitoraggio delle tariffe di cui all'art. 30. 7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalita' di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.