Art. 31.

          Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici



   1.   L'Autorita'   regionale  prevista  all'art.  20  della  legge
regionale n. 25 del 1999 svolge altresi' le funzioni di conciliazione
preventiva al fine di prevenire e risolvere le controversie derivanti
dall'applicazione  del  contratto  di servizio e approva la Carta del
servizio  pubblico di cui all'art. 23 della legge regionale n. 25 del
1999.
   2.  Presso l'Autorita' di cui al comma 1 e' costituito un Comitato
consultivo  degli  utenti,  in  rappresentanza  degli  interessi  dei
territori  per  il  controllo della qualita' dei servizi idrici e dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani. La partecipazione al Comitato
non  comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato e' nominato
con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Autorita'.
   3.  Su  proposta  dell'Autorita'  di  cui  al  comma  1  la Giunta
regionale  emana  una  direttiva  per  la  costituzione  del Comitato
consultivo  degli  utenti.  Tale  direttiva contiene, in particolare,
criteri  in  ordine alla composizione, alle modalita' di costituzione
ed al funzionamento del predetto Comitato.
   4. Il Comitato:
    a)  acquisisce  periodicamente  le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
    b)  promuove  iniziative  per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
    c)  segnala all'Autorita' di cui al comma 1 e al soggetto gestore
del  servizio  la  presenza  di  eventuali  clausole  vessatorie  nei
contratti  di  utenza  del  servizio al fine di una loro abolizione o
sostituzione;
    d)  trasmette  all'Autorita'  di  cui  al comma 1 le informazioni
statistiche  sui  reclami,  sulle  istanze,  sulle segnalazioni degli
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione
del servizio;
    e)  esprime  parere  sullo  schema  di riferimento della Carta di
servizio  pubblico  prevista dall'art. 23 della legge regionale n. 25
del 1999;
    f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui
al comma 1.
   5. Presso la Regione e' istituito il «Tavolo consultivo permanente
sulle  tariffe»,  presieduto  dal  direttore  generale competente per
materia,  a  cui  partecipano l'Autorita' regionale di vigilanza, tre
rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative,  tre rappresentanti delle principali categorie degli
utenti  indicati dal Comitato consultivo utenti di cui al comma 2 tra
le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui
alla  legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti), due rappresentanti delle associazioni di
categorie  produttive,  due rappresentanti dei soggetti gestori e tre
rappresentanti  delle  convenzioni  di  cui  all'art.  30,  comma  2,
individuati  dal  Comitato  di indirizzo regionale per la regolazione
dei servizi pubblici di cui all'art. 29.
   6.  Il  Tavolo  di  cui al comma 5 e' consultato sulla proposta di
metodo  tariffario previsto dall'art. 25-ter della legge regionale n.
25 del 1999, per la proposta tariffaria prevista al comma 2 dell'art.
28 nonche' per il monitoraggio delle tariffe di cui all'art. 30.
   7.  La  Giunta regionale con proprio atto provvede alla nomina dei
componenti  del  Tavolo  consultivo  permanente sulle tariffe ed alla
definizione   delle   relative   modalita'   di   funzionamento.   La
partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.