Art. 31. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata al competente ufficio comunale, ovvero allo sportello unico per l'edilizia ove costituito, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio. 2. La domanda e' accompagnata da una relazione del progettista abilitato sulla conformita' del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio, nonche' dalla attestazione sulla conformita' alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie e a tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere, nonche' alla valutazione preventiva di cui all'art. 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformita' del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, dovra' essere allegato alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco e della A.S.L. 3. Il competente ufficio comunale, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 4. Il responsabile del procedimento puo' chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilita' dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. 5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti comunque denominati di altre Amministrazioni, ovvero gli stessi siano gia' stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull'assentibilita' dell'intervento sotto i vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento edilizio. Per le istanze di rilascio del permesso di costruire relative ad interventi rientranti nei casi soggetti a DIA facoltativa il suddetto termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta giorni, salvo che per gli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo per i quali il termine e' di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilascia il permesso di costruire e lo comunica all'interessato. 6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessita' di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente puo' convocare l'interessato per un'audizione entro i termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell'istruttoria. 7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalita' per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata. 8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l'istruttoria, ritenga non accoglibile l'istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 9. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della localita' interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite nel regolamento edilizio. 10. Per i comuni con piu' di 20.000 abitanti nonche' per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati. 11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto, impugnabile ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 12. Nel caso in cui ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario acquisire atti comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca entro trenta giorni dalla presentazione della domanda una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Tale conferenza e' volta all'acquisizione di detti atti nonche' al rilascio del permesso di costruire, preceduto dall'acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, dall'esperimento degli adempimenti procedurali di cui ai commi 6, 7 e 8 ove necessari e dalla formulazione di proposta del provvedimento del responsabile del procedimento. La conferenza deliberante si conclude entro il termine massimo di novanta giorni decorrente dalla data della conferenza referente e il relativo verbale assume anche valore di provvedimento finale nel caso in cui: a) siano presenti tutti gli enti convocati, ovvero siano gia' stati acquisiti gli atti di loro competenza; b) sia risultato assente, sebbene invitato a partecipare, il rappresentante di una amministrazione diversa da quelle preposte alla tutela degli interessi pubblici indicati ai commi 14 e 15, ovvero abbia partecipato un soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volonta' di una amministrazione diversa da quelle indicate ai suddetti commi, potendosi considerare acquisito l'assenso a norma dell'art. 14-ter, commi 7 e 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; c) siano state manifestate posizioni di dissenso da parte di amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 13, potendosi superare tali posizioni di dissenso a norma dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. I termini di convocazione e di conclusione della conferenza sono elevati di trenta giorni per i comuni con piu' di 20.000 abitanti. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni deve essere trasmessa con i relativi allegati alla competente soprintendenza ai sensi del comma 3 del ridetto art. 159, per il controllo di legittimita', salvo che tale organo si sia gia' espresso in sede di conferenza di servizi, e per conoscenza al richiedente. L'efficacia di tale autorizzazione, nonche' del permesso di costruire, decorre dall'esito positivo del controllo da parte della soprintendenza. 13. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso: a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e il dirigente o il responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull'istanza; b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32. 14. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione, ovvero la partecipazione di un soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volonta' di tali amministrazioni, non comporta formazione del silenzio assenso a norma dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e determina l'obbligo del responsabile del procedimento di riconvocare una nuova conferenza di servizi deliberante al fine di acquisire le relative determinazioni, fatta salva la possibilita' di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione del verbale della relativa conferenza, la determinazione dell'amministrazione assente o non legittimata. 15. In caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante soltanto della soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, in alternativa alla riconvocazione della conferenza di servizi deliberante, puo' concludere il procedimento e trasmettere il provvedimento finale alla soprintendenza per il controllo di cui all'art. 159, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che l'efficacia di tale autorizzazione, nonche' del permesso di costruire, decorre dall'esito positivo di tale controllo. 16. Del provvedimento finale e' data comunicazione all'interessato e in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data altresi' notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 9. 17. Nel caso in cui l'intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dalla approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. Nell'ipotesi di cui al comma 5 l'approvazione della convenzione deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, con elevazione del relativo termine a trenta giorni. L'approvazione della convenzione nell'ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l'efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell'atto convenzionale.