Art. 31.
       Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

   1.   La  domanda  per  il  rilascio  del  permesso  di  costruire,
sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata
al  competente  ufficio  comunale,  ovvero  allo  sportello unico per
l'edilizia  ove  costituito, corredata da un'attestazione concernente
il  titolo  di  legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti
dal regolamento edilizio.
   2.  La  domanda  e'  accompagnata da una relazione del progettista
abilitato   sulla   conformita'  del  progetto  presentato  ai  piani
territoriali  di  livello  sovracomunale,  agli strumenti urbanistici
adottati  ed  approvati  ed  al  regolamento  edilizio, nonche' dalla
attestazione   sulla   conformita'   alle   norme   di  sicurezza  ed
igienico-sanitarie   e   a  tutte  le  disposizioni  applicabili  per
l'esecuzione  delle opere, nonche' alla valutazione preventiva di cui
all'art.  35,  ove  acquisita.  Nel  caso  in  cui  la verifica della
conformita'    del    progetto    alla    normativa   antincendio   e
igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, dovra'
essere  allegato  alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco e della
A.S.L.
   3.   Il  competente  ufficio  comunale,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento  della domanda, comunica al richiedente il nominativo del
responsabile  del  procedimento  ai  sensi degli articoli 4 e 5 della
legge  n.  241/1990  e  successive modifiche ed integrazioni. L'esame
delle   domande   si   svolge   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione.
   4.  Il responsabile del procedimento puo' chiedere una sola volta,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed
atti  integrativi  qualora  gli stessi non siano nella disponibilita'
dell'amministrazione  comunale ovvero non possano essere dalla stessa
acquisiti    autonomamente.    La    richiesta    produce   l'effetto
dell'interruzione  del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia
a   decorrere   dalla   data  del  completo  ricevimento  degli  atti
integrativi.
   5.  Nel  caso  in  cui  il  permesso  di costruire non richieda il
rilascio di atti comunque denominati di altre Amministrazioni, ovvero
gli  stessi  siano  gia'  stati acquisiti dal richiedente ed allegati
alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni
dalla  presentazione  della domanda, cura l'istruttoria e formula una
proposta  di  provvedimento, corredata da una relazione contenente la
valutazione  sull'assentibilita' dell'intervento sotto i vari profili
previa  acquisizione  dei  prescritti  pareri  degli uffici comunali,
compreso   quello   della   commissione   edilizia  se  prevista  dal
regolamento  edilizio.  Per  le  istanze  di rilascio del permesso di
costruire  relative  ad interventi rientranti nei casi soggetti a DIA
facoltativa  il  suddetto  termine  di  sessanta  giorni e' ridotto a
trenta  giorni,  salvo che per gli interventi eccedenti il restauro e
risanamento  conservativo per i quali il termine e' di quarantacinque
giorni.  Entro  quindici  giorni dalla formulazione della proposta di
provvedimento il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilascia il
permesso di costruire e lo comunica all'interessato.
   6.  Qualora  il  responsabile  del  procedimento  ritenga di dover
chiedere  chiarimenti  ovvero  accerti,  anche  sulla base del parere
della  commissione  edilizia,  la necessita' di modeste modifiche per
l'adeguamento  del  progetto  alla  disciplina vigente puo' convocare
l'interessato  per  un'audizione  entro  i  termini di cui al comma 5
relativi alla conclusione dell'istruttoria.
   7.  Al  termine  dell'audizione viene redatto apposito verbale nel
quale  sono  concordati  tempi e modalita' per modificare il progetto
originario.  I  termini  di  cui al comma 5 restano sospesi fino alla
presentazione della documentazione concordata.
   8.    Qualora   il   responsabile   del   procedimento,   ultimata
l'istruttoria,  ritenga  non  accoglibile  l'istanza  di rilascio del
permesso  di  costruire,  prima  della formulazione della proposta di
diniego, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano
all'accoglimento  della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge
n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
   9.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di  costruire  e' data
notizia  al  pubblico  mediante  affissione  all'Albo pretorio con la
specificazione   delle  opere  da  eseguire,  del  titolare  e  della
localita'  interessata.  Gli  estremi  del permesso di costruire sono
indicati   nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,  secondo  le
modalita' stabilite nel regolamento edilizio.
   10.  Per  i  comuni  con  piu'  di  20.000  abitanti nonche' per i
progetti  particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al
richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi
entro  trenta  giorni dalla presentazione della domanda, i termini di
cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.
   11.   Decorso   inutilmente   il   termine   per   l'adozione  del
provvedimento  conclusivo  sulla  domanda di permesso di costruire si
intende  formato  il silenzio-rifiuto, impugnabile ai sensi dell'art.
2,  comma  5  della  legge  n.  241/1990  e  successive  modifiche ed
integrazioni.
   12. Nel caso in cui ai fini del rilascio del permesso di costruire
sia   necessario   acquisire   atti   comunque  denominati  di  altre
amministrazioni,  il  responsabile  del  procedimento  convoca  entro
trenta  giorni  dalla  presentazione  della domanda una conferenza di
servizi  ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990
e  successive  modifiche ed  integrazioni.  Tale  conferenza e' volta
all'acquisizione  di  detti  atti nonche' al rilascio del permesso di
costruire,  preceduto  dall'acquisizione  dei prescritti pareri degli
uffici  comunali,  dall'esperimento  degli adempimenti procedurali di
cui  ai commi 6, 7 e 8 ove necessari e dalla formulazione di proposta
del  provvedimento  del  responsabile del procedimento. La conferenza
deliberante  si  conclude  entro il termine massimo di novanta giorni
decorrente  dalla  data  della  conferenza  referente  e  il relativo
verbale assume anche valore di provvedimento finale nel caso in cui:
    a)  siano  presenti  tutti  gli enti convocati, ovvero siano gia'
stati acquisiti gli atti di loro competenza;
    b)  sia  risultato  assente,  sebbene  invitato a partecipare, il
rappresentante di una amministrazione diversa da quelle preposte alla
tutela  degli  interessi  pubblici  indicati ai commi 14 e 15, ovvero
abbia   partecipato   un   soggetto   non  legittimato  ad  esprimere
definitivamente  la volonta' di una amministrazione diversa da quelle
indicate ai suddetti commi, potendosi considerare acquisito l'assenso
a  norma  dell'art.  14-ter,  commi  7  e 9 della legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni;
    c)  siano  state  manifestate  posizioni  di dissenso da parte di
amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 13, potendosi
superare  tali  posizioni di dissenso a norma dell'art. 14-ter, comma
6-bis,   della   legge   n.   241/1990   e   successive  modifiche ed
integrazioni.
   I  termini  di convocazione e di conclusione della conferenza sono
elevati  di  trenta  giorni per i comuni con piu' di 20.000 abitanti.
L'autorizzazione   paesistico-ambientale  di  cui  all'art.  159  del
decreto  legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni
deve  essere  trasmessa  con  i  relativi  allegati  alla  competente
soprintendenza  ai  sensi  del  comma  3 del ridetto art. 159, per il
controllo di legittimita', salvo che tale organo si sia gia' espresso
in  sede  di  conferenza di servizi, e per conoscenza al richiedente.
L'efficacia   di   tale   autorizzazione,  nonche'  del  permesso  di
costruire,  decorre  dall'esito positivo del controllo da parte della
soprintendenza.
   13.  Nel  caso  in  cui nella conferenza di servizi deliberante si
siano registrate posizioni di dissenso:
    a)  da  parte  di  amministrazioni  statali  preposte alla tutela
ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio culturale o
alla  tutela  della salute e della pubblica incolumita', si applicano
le  disposizioni  di cui all'art. 14-quater della legge n. 241/1990 e
successive   modifiche ed   integrazioni,   e   il   dirigente  o  il
responsabile  dell'ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione
della  decisione  sul  dissenso,  adotta  il  provvedimento finale di
pronuncia sull'istanza;
    b)  da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.
   14.   La   mancata   partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
deliberante  di  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio  culturale e alla tutela
della  salute  e  della pubblica incolumita', alla difesa nazionale e
alla  pubblica  sicurezza e immigrazione, ovvero la partecipazione di
un  soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volonta'
di tali amministrazioni, non comporta formazione del silenzio assenso
a  norma  dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed  integrazioni e determina l'obbligo del responsabile del
procedimento   di   riconvocare   una  nuova  conferenza  di  servizi
deliberante  al  fine  di acquisire le relative determinazioni, fatta
salva  la  possibilita'  di acquisire, entro il termine perentorio di
trenta   giorni   dalla   trasmissione  del  verbale  della  relativa
conferenza,  la  determinazione  dell'amministrazione  assente  o non
legittimata.
   15.  In  caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi
deliberante  soltanto  della  soprintendenza  ai  beni  ambientali ed
architettonici,  il  dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio, in
alternativa   alla   riconvocazione   della   conferenza  di  servizi
deliberante,   puo'  concludere  il  procedimento  e  trasmettere  il
provvedimento  finale  alla  soprintendenza  per  il controllo di cui
all'art.   159,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e
successive  modifiche ed integrazioni, fermo restando che l'efficacia
di  tale  autorizzazione,  nonche' del permesso di costruire, decorre
dall'esito positivo di tale controllo.
   16. Del provvedimento finale e' data comunicazione all'interessato
e  in  caso  di  avvenuto  rilascio del permesso di costruire e' data
altresi'  notizia  al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma
9.
   17.  Nel  caso in cui l'intervento sia subordinato alla stipula di
un  atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto
dalla  approvazione  da  parte  del  competente organo comunale dello
schema  di convenzione. Nell'ipotesi di cui al comma 5 l'approvazione
della  convenzione  deve  essere  effettuata  prima  del rilascio del
permesso  di  costruire, con elevazione del relativo termine a trenta
giorni. L'approvazione della convenzione nell'ipotesi di ricorso alla
conferenza  di  servizi  deve  essere  effettuata  prima della seduta
deliberante. In ogni caso l'efficacia del permesso resta sospesa fino
alla stipula dell'atto convenzionale.