Art. 31 Disposizioni transitorie 1. La qualifica e gli incarichi di segretario generale e direttore generale gia' conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono, in ogni caso, prorogati fino alla data di nomina dei successori e cessano comunque il 31 dicembre 2010. 2. Alla scadenza degli incarichi di cui al comma 1 il numero complessivo delle direzioni centrali e dei dipartimenti istituiti non puo' superare il numero massimo di dieci, inclusa la Segreteria generale. 3. Gli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato gia' conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano con le modalita' ed i tempi previsti dai contratti individuali. 4. Fino alla ridefinizione degli assetti organizzativi in applicazione della presente legge, restano in vigore le denominazioni e le articolazioni delle posizioni dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, con le correlate retribuzioni di posizione. 5. Le procedure di valutazione di cui all'art. 27 si applicano a decorrere dall'anno 2010, previo confronto con le organizzazioni sindacali.