Art. 31 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1.  La  qualifica  e  gli  incarichi  di  segretario  generale  e
direttore generale gia' conferiti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge si intendono, in ogni caso, prorogati fino  alla
data di nomina dei successori e cessano comunque il 31 dicembre 2010. 
    2. Alla scadenza degli incarichi di cui  al  comma  1  il  numero
complessivo delle direzioni centrali e dei dipartimenti istituiti non
puo' superare il numero  massimo  di  dieci,  inclusa  la  Segreteria
generale. 
    3. Gli incarichi di dirigente con contratto a  tempo  determinato
gia' conferiti alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
continuano con  le  modalita'  ed  i  tempi  previsti  dai  contratti
individuali. 
    4.  Fino  alla  ridefinizione  degli  assetti  organizzativi   in
applicazione della presente legge, restano in vigore le denominazioni
e le articolazioni delle posizioni dirigenziali esistenti  alla  data
di entrata in vigore della stessa, con le correlate  retribuzioni  di
posizione. 
    5. Le procedure di valutazione di cui all'art. 27 si applicano  a
decorrere dall'anno 2010,  previo  confronto  con  le  organizzazioni
sindacali.