Art. 31.
 
                            Guardia medica
   1.  In  ogni  casa  di  cura deve essere assicurato, di regola dai
medici delle unita' funzionali, il servizio di guardia medica interna
24  ore  su  24.  La  reperibilita' non puo' essere sostitutiva della
guardia medica. La guardia medica puo'  essere  assicurata  anche  da
medici  assunti  "ad hoc", purche' in possesso dei requisiti previsti
per gli assistenti.
   2.  Nelle  case  di  cura con unita' funzionali di ostetricia deve
essere assicurata la permanenza costante di un medico in possesso del
diploma  di  specializzazione  in  ostetricia  e  ginecologia  o,  in
mancanza, di attestato di servizio ospedaliero  od  universitario  in
reparti  di  ostetricia per almeno un anno. Le predette case di cura,
ove siano  sprovviste  di  unita'  funzionali  di  pediatria,  devono
assicurare  la  pronta  disponibilita'  pediatrica  anche  al fine di
garantire la visita del neonato entro le prime dodici ore.
   3.  La  casa di cura e' tenuta a tenere apposita registrazione dei
medici di turno per guardia medica e pronta reperibilita'.