Art. 31. Guardia medica 1. In ogni casa di cura deve essere assicurato, di regola dai medici delle unita' funzionali, il servizio di guardia medica interna 24 ore su 24. La reperibilita' non puo' essere sostitutiva della guardia medica. La guardia medica puo' essere assicurata anche da medici assunti "ad hoc", purche' in possesso dei requisiti previsti per gli assistenti. 2. Nelle case di cura con unita' funzionali di ostetricia deve essere assicurata la permanenza costante di un medico in possesso del diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia o, in mancanza, di attestato di servizio ospedaliero od universitario in reparti di ostetricia per almeno un anno. Le predette case di cura, ove siano sprovviste di unita' funzionali di pediatria, devono assicurare la pronta disponibilita' pediatrica anche al fine di garantire la visita del neonato entro le prime dodici ore. 3. La casa di cura e' tenuta a tenere apposita registrazione dei medici di turno per guardia medica e pronta reperibilita'.