Art. 31.
          (art. 45 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
              Applicazione delle sanzioni amministrative
 
   1.  Per  l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle
sanzioni amministrative si  applicano  le  disposizioni  della  legge
provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
   2. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono
disposte    dal     direttore     della     divisione     artigianato
dell'amministrazione provinciale.