Art. 31. (art. 45 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Applicazione delle sanzioni amministrative 1. Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. 2. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal direttore della divisione artigianato dell'amministrazione provinciale.