Art. 31. Clausola di garanzia 1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 34 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30. 2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.