Art. 31.
                         Clausola di garanzia
 
   1.  In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la
retribuzione individuale di anzianita' relativa al  personale  verra'
incrementata,  con  decorrenza  dal 1 gennaio 1989, degli importi di
cui all'art. 34 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.
   2.  Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i
predetti importi competono in ragione del numero  di  mesi  trascorsi
dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
   3.  Nel  caso  di transito da una qualifica funzionale inferiore a
quella superiore, l'importo predetto  compete  in  ragione  dei  mesi
trascorsi  nella  qualifica  di  provenienza  e  in  quella  di nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.