Art. 31. Riconoscimento del servizio barracellare 1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parita' di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'amministrazione regionale ed e' valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare. 2. Ai medesimi fini, i comuni e le comunita' montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.