Art. 31.
            Contingenti operai con garanzie occupazionali
          di centocinquantuno e centouno giornale lavorative
 
   1.   Il   contingente   distrettuale   della  fascia  di  garanzia
occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative e' formato  dal
personale  gia'  inserito  nella suddetta fascia. Conseguono altresi'
l'inserimento nella fascia di garanzia di  centocinquantuno  giornate
lavorative,  fino  al  settanta  per  cento  di  ciascun  contingente
distrettuale, gli operai  gia'  iscritti  nella  fascia  di  centouno
giornate  lavorative,  secondo una graduatoria distrettuale che tiene
conto dell'anzianita'  di  iscrizione  nella  fascia  suddetta  e,  a
parita'  di anzianita', della maggiore anzianita' di iscrizione negli
elenchi anagrafici.
   2.  Al  completamento  del  contingente  distrettuale,  sempre nei
limiti del settanta per  cento,  si  provvede  con  gli  operai  gia'
iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative,
secondo una graduatoria distrettuale formata con gli  stessi  criteri
del comma 1.
   3.  Il  contingente  distrettuale  della  fascia  occupazionale di
centouno giornate lavorative e' formato dai lavoratori forestali gia'
inseriti  nella  predetta  fascia e, a completamento del contingente,
nei limiti del settanta per cento,  con  gli  operai  iscritti  nella
fascia  di  garanzia  di cinquantuno giornate lavorative, secondo una
graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma  1.