Art. 31.
                              Personale
 
  1.  Con  effetto  dall'entrata  in  vigore  della presente legge il
trattamento giuridico ed economico del personale degli enti,  aziende
ed  istituti  sottoposti  a  vigilanza  e tutela dell'Amministrazione
regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del  bilancio
regionale  non  puo'  essere  superiore  a  quello  stabilito  per  i
dipendenti regionali, secondo le tabelle  di  equiparazione  adottate
dai  rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli
organi di revisione ed approvate dal  presidente  della  Regione,  su
deliberazine della Giunta regionale.
  2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al
31  dicembre  1996  del suddetto personale e il trattamento economico
spettante alla medesima data al personale regionale  viene  mantenuta
quale  assegno  ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici.
  3. Gli eventuali maggiori  oneri  derivanti  da  contrattazioni  di
settore  non  possono  gravare  sul  contributo  regiornale  che deve
esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.
  4. L'applicabilita' di contratti  di  settore  e/o  integrativi  e'
subordinata  al  reperimento  da parte degli enti di nuove e maggiori
entrate non a carico del bilancio della Regione.
  5. Nell'ambito degli enti di cui  al  comma  1  e'  consentito,  in
deroga   alle   rispettive  previsioni  statutarie  e  regolamentari,
l'attuazione della mobilita' volontaria per un periodo non  superiore
ad  un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilita'
si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore
della presente legge e per qualifiche corrispondenti o  equiparabili,
ferme  restando  le riserve di legge, nonche' le riserve dei posti al
personale interno.  La  mobilita'  e'  disciplinata  dal  regolamento
adottato  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni.