Art. 31. Domanda 1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 29/1994. 2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda, corredata di una relazione tecnica indicante: a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione culturale delle aree con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive allagate, zone ad incolto; b) eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali: aree di agricoltura svantaggiata; aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonche' l'estensivizzazione e la riconversione della produzione; c) precisazione sul modello di conduzione prevalente dell'azienda; d) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio, in cui si evidenzi la scarsa vocazione faunistica; e) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio; f) nel caso in cui l'azienda allevi direttamente la selvaggina, descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente; g) illustrazione di massima dei programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche cacciabili; h) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a). 3. L'Amministrazione provinciale trasmette alla Regione le domande entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere. 4. La Regione, ricevuta la documentazione, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento e ne da' comunicazione all'interessato entro dieci giorni. 5. La concessione e' rilasciata previo pagamento della tariffa nella misura prevista dalle tasse di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 66/1994. 6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per la istituzione dell'azienda. 7. La concessione e' soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge n. 157/1992.