Art. 31.
                               Domanda
 
  1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende
agrituristico-venatorie   ai   sensi  dell'articolo  32  della  legge
regionale n. 29/1994.
  2. La domanda, redatta dagli  interessati  su  carta  legale,  deve
essere  presentata  al  Presidente  della  Giunta  regionale  tramite
l'Amministrazione provinciale nel cui  territorio  ricade  l'azienda,
corredata di una relazione tecnica indicante:
   a)   caratterizzazione   ambientale  del  territorio  comprendente
l'estensione totale, l'altimetria minima e massima,  la  ripartizione
culturale   delle  aree  con  relativa  superficie,  l'estensione  di
eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree  vallive  allagate,
zone ad incolto;
   b) eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali:
    aree di agricoltura svantaggiata;
    aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento CEE
n.  1094/88  riguardante  il  ritiro dei seminativi dalla produzione,
nonche' l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;
   c) precisazione sul modello di conduzione prevalente dell'azienda;
   d) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio, in cui
si evidenzi la scarsa vocazione faunistica;
   e) elenco delle specie di allevamento per  le  quali  si  richiede
l'autorizzazione al prelievo venatorio;
   f)  nel  caso  in cui l'azienda allevi direttamente la selvaggina,
descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o
da  realizzarsi,  con  indicazione  delle  specie  e  del  numero  di
esemplari che si intende produrre annualmente;
   g)   illustrazione   di   massima  dei  programmi  pluriennali  di
immissione di specie selvatiche cacciabili;
   h) planimetria in scala  1:10.000  in  cui  siano  evidenziate  le
tipologie ambientali di cui alla lettera a).
  3.  L'Amministrazione provinciale trasmette alla Regione le domande
entro trenta giorni  dal  ricevimento  delle  stesse,  corredate  del
proprio parere.
  4.  La  Regione,  ricevuta  la  documentazione,  sentito  il parere
dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla  domanda
di  concessione  con  atto  del  dirigente della Struttura competente
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  e   ne   da'   comunicazione
all'interessato entro dieci giorni.
  5.  La  concessione  e'  rilasciata  previo pagamento della tariffa
nella misura prevista dalle tasse di concessione regionale  ai  sensi
dell'articolo  23  della legge n. 157/1992 e della legge regionale n.
66/1994.
  6.  Al  ricevimento  della  dimostrazione  di pagamento, la Regione
provvede a rilasciare la concessione per la istituzione dell'azienda.
  7. La concessione e' soggetta a  tassa  e  soprattassa  di  rinnovo
annuale ai sensi della legge n. 157/1992.