Art. 31.
                        Abrogazioni di norme
 
  1. Sono abrogati:
   a)  la  legge  regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei
servizi sanitari e socio-assistenziali della  Valle  d'Aosta  per  la
costituzione del servizio Socio-sanitario regionale);
   b)  la  legge  regionale  21  aprile  1981,  n.  21 (Articolazione
organizzativa   e   funzionamento   del   servizio    Socio-sanitario
regionale);
   c)  la  legge  regionale  9  giugno  1981,  n.  28  (Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale   22   gennaio   1980,   n.   2:
Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle
d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale);
   d)  la legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano sociosanitario
della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985);
   e) gli allegati A e D alla L.R. 56/1988;
   f) la legge regionale 12/1990;
   g) la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 (Interventi finanziari
della Regione  per  case  di  riposo  convenzionate  per  anziani  ed
inabili);
   h)  la  legge  regionale 19 luglio 1995, n. 26 (Modificazioni alla
legge regionale 5 aprile 1990, n. 12  (Testo  unificato  delle  norme
regionali  per il personale addetto ai servizi a favore delle persone
anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre  1982,  n.
93)).
  La  presente  legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 16 aprile 1997
                               VIERIN
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  (Omissis)