Art. 31. Abrogazioni di norme 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio Socio-sanitario regionale); b) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio Socio-sanitario regionale); c) la legge regionale 9 giugno 1981, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2: Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale); d) la legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano sociosanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985); e) gli allegati A e D alla L.R. 56/1988; f) la legge regionale 12/1990; g) la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 (Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili); h) la legge regionale 19 luglio 1995, n. 26 (Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)). La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 16 aprile 1997 VIERIN ------ (Omissis)