Art. 31 Gestione del Parco d'Orleans 1. L'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 2. Il Parco faunistico d'Orleans e' gestito con personale, mezzi e strumenti della Regione o tramite enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa o tramite convenzioni con istituti pubblici. Al relativo onere, quantificato per l'esercizio finanziario 2013 in 164 migliaia di euro, si provvede con le disponibilita' dell'UPB 1.2.1.1.2, capitolo 132314.