Art. 31 
 
                    Gestione del Parco d'Orleans 
 
  1. L'art. 12 della legge  regionale  23  dicembre  2002,  n.  23  e
successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato. 
  2. Il Parco faunistico d'Orleans e' gestito con personale, mezzi  e
strumenti della Regione o  tramite  enti  sottoposti  a  controllo  e
vigilanza della stessa o tramite convenzioni con  istituti  pubblici.
Al relativo onere, quantificato per l'esercizio finanziario  2013  in
164 migliaia di euro, si  provvede  con  le  disponibilita'  dell'UPB
1.2.1.1.2, capitolo 132314.