Art. 31 Integrazione dell'art. 19-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita'). 1. Dopo il comma 6 dell'art. 19-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente «6-bis. I contributi previsti dai commi 1 e 3 sono concessi secondo quanto previsto da questo articolo ai soggetti di cui al comma 1, anche in riferimento a immobili e ad apparecchiature, attrezzature e arredi destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle R.S.A.». 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.