Art. 31 
 
       Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 
        (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 11  della  legge  regionale  n.  40/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. I commissari liquidatori  possono  procedere,  senza  nulla
osta della Giunta regionale, alla cessione a titolo oneroso  di  beni
mobili e beni mobili registrati, arredi e attrezzature  d'ufficio  di
proprieta' degli enti soppressi,  di  valore  inferiore  a  10.000,00
euro, con le procedure e alle  condizioni  previste  dalla  normativa
vigente applicabile.». 
  3.  L'art.  23  della  legge  regionale  n.  40/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.