Art. 31 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) 1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «5-bis. I commissari liquidatori possono procedere, senza nulla osta della Giunta regionale, alla cessione a titolo oneroso di beni mobili e beni mobili registrati, arredi e attrezzature d'ufficio di proprieta' degli enti soppressi, di valore inferiore a 10.000,00 euro, con le procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente applicabile.». 3. L'art. 23 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.