Art. 31 
 
Disposizioni sulla  semplificazione  del  procedimento.  Sostituzione
            dell'art. 56 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 56 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 56 (Modifica  di  prescrizioni).  -  1.  Il  proponente  puo'
richiedere la modifica di  una  o  piu'  prescrizioni  contenute  nel
provvedimento   conclusivo   della   procedura   di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o di valutazione ove  le  medesime  risultino
obiettivamente inattuabili per sopravvenute  e  motivate  ragioni  di
carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto  ambientale.  A
tal  fine  il  proponente  presenta  all'autorita'   competente   una
specifica  istanza  di  modifica  delle   prescrizioni   interessate,
allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 
  2. L'autorita' competente, ove a seguito di  specifica  istruttoria
condotta consultando i soggetti  competenti  in  materia  ambientale,
verifichi la  fondatezza  della  richiesta  avanzata  dal  proponente
nonche'  la  perdurante   sussistenza   delle   condizioni   di   non
assoggettabilita'  a  VIA  o  della  compatibilita'  ambientale   del
progetto,  provvede  alla  modifica  del  quadro   prescrittivo   dei
provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un  analogo  ed
adeguato livello di tutela ambientale.».