Art. 31 Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 56 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 (Modifica di prescrizioni). - 1. Il proponente puo' richiedere la modifica di una o piu' prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorita' competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta. 2. L'autorita' competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonche' la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilita' a VIA o della compatibilita' ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.».