Art. 32. Carbonizzazione 1. Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. 2. La carbonizzazione in bosco puo' essere effettuata nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 31 marzo, salvo deroghe autorizzate dall'ente competente per territorio prescrivendo speciali ed opportune cautele. 3. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere costantemente vigilato da operatori esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante. 4. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 si applica le sanzioni amministrativa di cui all'Art. 48, comma 20 della legge regionale n. 28/2001. 5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48 comma 11, della legge regionale n. 28/2001.