Art. 32.
Modifica  all'art.  6  della  legge  regionale  26 giugno 1980, n. 88
«Norme in materia di opere e lavori pubblici» e successive modifiche

1.  L'art.  6  della  legge  regionale  n. 88/1980, e' sostituito dal
seguente:  «Art.  6  (Erogazione  dei  contributi). - 1. Per le opere
ammesse  a  contributo  in  conto  capitale,  le  somme  relative  al
finanziamento   regionale   sono   messe   a  disposizione  dell'ente
interessato secondo le seguenti modalita':
a) per il 60 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei
lavori e del contratto d'appalto;
b)  per  il  20  per cento alla presentazione della dichiarazione del
direttore  dei  lavori  attestante il raggiungimento del 50 per cento
dello stato di avanzamento dei lavori;
c) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito
dell'inoltro  dell'atto  di  definizione  ed approvazione della spesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.
2.  I  contributi  in  conto  mutuo sono erogati per conto degli enti
interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla
data di inizio dell'ammortamento del mutuo.
3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2
sono calcolati sull'intero ammontare dell'importo finanziato detratto
il  ribasso  d'asta,  ed  IVA  corrispondente,  praticato dalla ditta
aggiudicataria dei lavori.».