Art. 32. Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 «Norme in materia di opere e lavori pubblici» e successive modifiche 1. L'art. 6 della legge regionale n. 88/1980, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Erogazione dei contributi). - 1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalita': a) per il 60 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto d'appalto; b) per il 20 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori; c) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera. 2. I contributi in conto mutuo sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo. 3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2 sono calcolati sull'intero ammontare dell'importo finanziato detratto il ribasso d'asta, ed IVA corrispondente, praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori.».