Art. 32. Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T. 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia regionale per l'informatica e la Telematica - A.R.I.T. 2. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.I.T.: euro 900.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 - per spese di funzionamento; euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 - per spese di investimento. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.I.T. e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.